Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nomina una commissione incaricata della organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, di cui all'articolo 1. Di tale commissione fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni nazionali di volontariato ONLUS che operano specificamente nel contrasto alla violenza sulle donne.